Con il Testo Unico sull’apprendistato (D.Lgs.167/2011) e la Legge di Stabilità 2012, si rimette all’impresa la gestione e la responsabilità della formazione, il datore di lavoro ha la possibilità di plasmare la formazione della risorsa sul proprio modello di business e sulle proprie modalità produttive e di erogazione dei servizi. L’apprendista, per essere assunto in apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale, deve avere un’età compresa tra i 18 anni e il 29 anni.

  • L’impresa deve comunicare almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro (data di assunzione) al Centro per l’Impiego competente per territorio, i dati anagrafici della ditta e del lavoratore, la tipologia di impiego, la mansione (apprendistato), la durata del contratto, l’orario ed il luogo di lavoro, la retribuzione, il livello di inquadramento.
  • L’impresa deve, entro il 30° giorno dall’assunzione, redigere in forma scritta il contratto di lavoro e predisporre il Piano Formativo Individuale (il Piano formativo Individuale è il documento di sintesi con i dati dell’apprendista, dell’impresa e del tutor, contenente il dettaglio del percorso formativo specifico per quella risorsa).
  • L’impresa deve garantire l’erogazione della formazione, di cui è unica garante; in caso contrario è passibile di sanzioni da parte del personale ispettivo o di vertenze da parte del lavoratore.
  • Se l’azienda non è multilocalizzata dovrà rivolgersi all’Ente Bilaterale Territoriale di competenza. Se l’azienda è multilocalizzata dovrà rivolgersi all’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo seguendo la procedura descritta nella sezione SERVIZI > Apprendistato > PROCEDURA PER AZIENDE MULTILOCALIZZATE.

Condizione essenziale per poter assumere in apprendistato professionalizzante è che ilCCNL di riferimento abbia recepito il testo unico, come nel caso del CCNL Turismo e dell’accordo del 17/04/2012, regolamentando l’apprendistato.
Il CCNL e l’accordo stabiliscono le variabili relative al contratto: durata del rapporto, livelli di inquadramento, monte ore di formazione professionalizzante, profili formativi di riferimento.

Si ricorda inoltre che il contratto di apprendistato, alla sua scadenza, diventa automaticamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che non ne venga comunicata per tempo lo scioglimento. E’ importante quindi monitorare la data di fine contratto in modo da non trovarsi impreparati ad una tale evenienza.