Come aderire a E.B.T. Salerno
L’adesione all’Ente Bilaterale costituito dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative è un obbligo che discende dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ma è soprattutto una grande opportunità a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’adesione e la misura della contribuzione all’Ente Bilaterale Nazionale Turismo sono una disposizione contemplata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
(1) Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo,rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito).
Con l’art.10 della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio, meglio nota come “Legge Biagi”, le imprese turistiche sono tenute “all’integrale rispetto degli accordi e contratti nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con la circolare n. 4/2004 del 15 Gennaio 2004, il Ministero del Lavoro, sembra ridimensionare la portata dell’art. 10 della legge in questione, subordinando “il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi”. Viene ribadito, comunque, il carattere dell’obbligo di contratto dell’adesione agli enti bilaterali così come stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione, “la quale aveva ritenuto che le clausole prevedenti l’adesione ai suddetti enti non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo, invece considerarsi come clausole meramente OBBLIGATORIE (…). Tale interpretazione deve, ancora oggi, ritenersi vincolante “.
Il Ministero del Lavoro si è espresso in modo inequivocabile circa la natura della contribuzione agli Enti Bilaterali, in particolare con la Circolare n. 43 del 2010 di cui riportiamo uno stralcio:
“una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta niente altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale dì natura retributiva — alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa — nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei. limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.”
Per le aziende multilocalizzate, limitatamente alla prestazione di sostegno al reddito nei casi di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione occorre rivolgersi direttamente a EBNT.
Le aziende, dunque, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Turismo versano un contributo dello 0,40% calcolato sulla paga base e contingenza per ogni dipendente (per 14 mensilità); tale somma è equamente ripartita per lo 0,20% a carico del datore di lavoro e per lo 0,20% attraverso una trattenuta sullo stipendio secondo quanto previsto dall’art. 20, co 1.
In base alla convenzione tra l’INPS e l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo) per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti Bilaterali del Turismo, i datori di lavoro possono versare le somme dovute all’EBTU Salerno tramite modello F24, seguendo le indicazioni specificate nella sezione Sistema contributivo